Sito Ufficiale - Studio Comet
 

Statuto di Associazione per il volontariato

Art.1
Costituzione, denominazione, sede

1) È costituita in Torino l’Associazione denominata “Urubamba” senza fini di lucro con sede in Torino, via Bava 19, cap 10124.

2) La durata dell’Associazione è illimitata.

Art.2
Scopi e finalità

1) L’Associazione ispirandosi ai principi della solidarietà umana si prefigge come scopo di aiutare bambini e adolescenti in stato di disagio, povertà e abbandono con attività dirette “sul campo” e di operare ai fini della divulgazione e sensibilizzazione anche “a distanza”.

2) In particolare per la realizzazione dello scopo prefisso e nell’intento di agire a favore di tutta la collettività, l’Associazione si propone di:
- Favorire la sensibilizzazione al tema dell’assistenza a bambini e adolescenti in stato di disagio, povertà e abbandono attraverso seminari, convegni, mostre, realizzazione di documentazione (fotografica, video, ecc.) e di materiale divulgativo, attività editoriali, pagine web e per mezzo di attività e incontri nelle scuole finalizzati a sviluppare un’educazione interculturale. - Promuovere la nascita di “case famiglia” e “centri diurni di accoglienza” destinati a bambini e adolescenti in stato di disagio, povertà e abbandono. - Formare e gestire gruppi di volontari e porli in grado di prestare la loro opera nell’assistenza all’interno di “case famiglia”, “centri diurni di accoglienza” o altre strutture analoghe, per assicurare condizioni ambientali e psicopedagogiche tali da offrire una risposta globale ai bisogni fisici, emozionali, psicologici e pedagogici degli ospiti accolti. - Istituire programmi di sostegno a distanza per bambini, adolescenti e famiglie in stato di necessità. - Instaurare rapporti di cooperazione con organizzazioni o associazioni nazionali ed internazionali che perseguano gli stessi scopi. - Gestire ogni altra attività direttamente o indirettamente funzionale alla realizzazione degli scopi dell’Associazione. - Raccogliere fondi per le finalità associative.

3) Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall’Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri soci. L’attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari.

Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall’Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione e approvazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dal Comitato direttivo.
È vietato svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle direttamente connesse e che rechino danno all’Associazione o al suo intento.
È fatto obbligo di impiegare le risorse associative e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali ed a quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 3
Risorse economiche

1) L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
a. quote associative;
b. contributi degli associati;
c. contributi privati;
d. contributi dello Stato, di Enti e di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
e. donazioni e lasciti testamentari;
f. rimborsi derivanti da convenzioni;
g. entrate derivanti da attività di vario genere e produttive marginali.

2) L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio, entro il 30 aprile di ogni anno il Comitato direttivo redige il bilancio e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro il mese di giugno.

Art. 4
Soci

1) Il numero dei soci è illimitato. Sono soci i fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnano a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione. La qualifica di socio ha durata annuale.
È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto risorse associative e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione, salvo quanto previsto da norme vigenti.

Art. 5
Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

1) L’ammissione a socio, deliberata dal Comitato direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta e al pagamento della quota associativa da parte degli interessati.
È assimilabile alla definizione di un singolo socio un’intera classe scolastica.

2) Il Comitato direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita entro il 31.12 di ogni anno successivo a quello dell’iscrizione, e deliberata annualmente dall’Assemblea in seduta ordinaria.

3) La qualità di socio si perde:
a. per recesso;
b. per mancato versamento della quota associativa per un anno, trascorsi 2 mesi dall’eventuale sollecito;
c. per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
d. per persistenti violazioni degli obblighi statutari.
L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea dei soci su proposta del Comitato direttivo.
In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

4) La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

5) Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate, ad eccezione di quanto previsto dalle norme vigenti.

Art. 6
Doveri e diritti degli associati

1) I soci hanno il dovere di:
a. osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi associativi;
b. mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell’Associazione;
c. versare la quota associativa di cui al precedente articolo 5.

2) I soci hanno diritto:
a. a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
b. a partecipare all’Assemblea con diritto di voto se in regola con la quota associativa;
c. ad accedere alle cariche associative.

Art. 7
Organi dell’Associazione

1) Sono Organi dell’Associazione:
a. l’Assemblea dei soci;
b. il Comitato direttivo;
c. il Presidente.

Art. 8
L’Assemblea

1) L’Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.
Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di due deleghe.

2) L’Assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed inoltre:
a. approva il bilancio preventivo e consuntivo relativamente ad ogni esercizio;
b. nomina i componenti del Comitato direttivo;
c. delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
d. stabilisce l’entità della quota associativa annuale;
e. delibera l’esclusione dei soci dall’Associazione.

3) L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente, o almeno tre membri del Comitato direttivo, o due terzi degli associati ne ravvisino l’opportunità.

4) L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’Atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento anticipato dell’Associazione.

5) L’Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Comitato direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente e in assenza di entrambi da altro membro del Comitato direttivo eletto dai presenti.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante affissione nella bacheca dell’Associazione almeno 15 giorni prima della data dell’assemblea. In difetto di convocazione saranno valide le adunanze in cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e l’intero Comitato direttivo.

6) L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

7) Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante l’eventuale scioglimento anticipato dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo che deve essere adottata con la presenza ed il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 9
Il Comitato direttivo

1) Il Comitato direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque nominato dall’Assemblea dei soci. Il primo Comitato direttivo è nominato con l’atto costitutivo.
I membri del Comitato rimangono in carica cinque anni e sono rieleggibili. Possono far parte del Comitato esclusivamente gli associati.

2) Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti del Comitato decada dall’incarico, il Comitato direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Comitato. Nel caso decada oltre la metà dei membri dei Comitato, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.

3) Il Comitato nomina al suo interno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario.

4) Al Comitato direttivo spetta di:
a. curare l’esecuzione della deliberazione dell’Assemblea;
b. predisporre il bilancio preventivo e consuntivo relativo ad ogni esercizio;
c. nominare il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario;
d. deliberare sulle domande di nuove adesione;
e. mantenere aggiornati i libri contabili dell’Associazione;
f. provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci.

5) Il Comitato direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano.

6) Il Comitato direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta, e comunque almeno una volta all’anno. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. La convocazione viene effettuata mediante affissione in bacheca dell’Associazione almeno 8 giorni prima della data della riunione.

Art. 10
Il Presidente

1) Il Presidente, nominato dal Comitato direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci.

2) Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzione spettano al Vicepresidente, anch’esso nominato dal Comitato direttivo.

3) Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazione del Comitato direttivo e, in caso d’urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell’adunanza immediatamente successiva. In caso di voto paritario del Comitato direttivo, il voto del Presidente vale la preferenza.

Art. 11
Gratuità delle carica associative

1) Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito, salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente Art. 2.

Art. 12
Norma finale

1) In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore come previsto dalle norme vigenti, dopo aver chiuso il bilancio e saldato eventuali creditori.

Art. 13
Rinvio

1) Per quanto non espresso riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice civile e alle altre norme di legge vigenti.